RegolamentoCapo IV

Art. 625

Funzionarii che ricevono le anticipazioni e i rimborsi.

In vigore dal 30 giu 1891
I fondi di anticipazione e di rimborso richiesti ai sensi del precedente articolo vengono somministrati mediante mandati spediti dal Ministero dell'interno sui relativi capitoli del suo bilancio, in capo al contabile dello stabilimento o al prefetto, pagabili dalla tesoreria della rispettiva provincia, in conformità delle norme vigenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-625

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