Regolamento›Capo III
Art. 620
Sollecito smercio dei prodotti.
In vigore dal 30 giu 1891
La direzione deve curare che i manufatti siano smerciati con sollecitudine, evitando che la consistenza e il valore di essi aumentino progressivamente il fondo di magazzino al termine di ciascun esercizio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-620