Regolamento›Capo III
Art. 615
Registri del lavoro a cottimo.
In vigore dal 30 giu 1891
In ciascun laboratorio sono tenuti registri in cui deve essere esattamente notato:
a) il lavoro eseguito da ciascun condannato o ricoverato, a misura che questi ne fa consegna al capo d'arte;
b) a chi appartenga il lavoro compiuto, se al Governo, o a impresarii e committenti, e il nome di questi;
c) il numero delle giornate di lavoro e quelle d'assenza dal laboratorio, indicando se passate in infermeria, in punizione o altrove.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-615