Art. 615 · Registri del lavoro a cottimo.
RegolamentoCapo III

Art. 615

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Registri del lavoro a cottimo.

In vigore dal 30 giu 1891
In ciascun laboratorio sono tenuti registri in cui deve essere esattamente notato: a) il lavoro eseguito da ciascun condannato o ricoverato, a misura che questi ne fa consegna al capo d'arte; b) a chi appartenga il lavoro compiuto, se al Governo, o a impresarii e committenti, e il nome di questi; c) il numero delle giornate di lavoro e quelle d'assenza dal laboratorio, indicando se passate in infermeria, in punizione o altrove.
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