RegolamentoCapo III

Art. 616

Registri del lavoro a giornata.

In vigore dal 30 giu 1891
È tenuta nota precisa delle giornate impiegate al lavoro da quei condannati o ricoverati a cui sia corrisposta per la mano d'opera una gratificazione fissa giornaliera.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-616

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