Regolamento›Capo IV
Art. 627
Presentazione dell'avviso di ammissione a pagamento.
In vigore dal 30 giu 1891
È assolutamente vietato ai contabili di ritirare dalle tesorerie l'importo dei mandati emessi dal Ministero prima che sia alle direzioni pervenuto l'avviso della loro ammissione a pagamento.
L'avviso dev'essere presentato ai tesorieri munito della dichiarazione del ragioniere di aver presa nota della somma da riscuotersi, e del visto del direttore col timbro d'ufficio.
L'avviso deve essere rilasciato ai tesorieri ove essi lo richiedano, e, se lo restituiscono ai contabili, devono munirlo del bollo pagato.
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