Regolamento›Capo IX
Art. 737
736 / 890Permessi di uscita del materiale.
In vigore dal 30 giu 1891
Il ragioniere, per delegazione del direttore, controlla i permessi di uscita dallo stabilimento, tanto dei manufatti e di qualunque altro oggetto di proprietà erariale, quanto dei lavori eseguiti per gli appaltatori o i committenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-737