Art. 758 · Rendiconto delle entrate accertate.
RegolamentoCapo IX

Art. 758

757 / 890

Rendiconto delle entrate accertate.

In vigore dal 30 giu 1891
Al principio di ogni mese, il contabile forma per ciascuno dei due rami di amministrazione della casa e delle manifatture, e per i singoli capitoli dei proventi, il rendiconto delle entrate accertate con indicazione delle riscossioni e dei versamenti eseguiti nel mese precedente e delle somme rimaste ad esigere, e lo consegna al ragioniere in tempo per essere, previa ratificazione del direttore, trasmesso al Ministero entro i primi cinque giorni del mese stesso. Il rendiconto si compila in due esemplari, dei quali uno si trasmette alla ragioneria centrale del Ministero dell'interno e l'altro alla direzione generale delle carceri unitamente all'elenco dei crediti del quale è cenno nell', non che al riepilogo degli ordini di riscossione e ad un elenco delle vendite fatte in contanti al personale del proprio e degli altri stabilimenti.
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