Regolamento›Capo VIII
Art. 677
Provviste a credito per la casa e le manifatture.
In vigore dal 30 giu 1891
Tutte le provviste di materiale che occorrono in servizio della casa e delle manifatture, fatte dalle lavorazioni locali o da quelle di altri stabilimenti carcerarii o riformatorii, si conteggiano a credito. Per esse il Ministero provvede direttamente al pagamento con mandati commutabili in quietanze di proventi carcerarii, sulla produzione delle contabilità da farsi dalle direzioni debitrici invariabilmente entro il 5 maggio e il 5 luglio di ogni anno, ove la somma dovuta ai singoli stabilimenti creditori ecceda le lire 100.
Nel caso contrario provvedono direttamente al pagamento le direzioni debitrici nei termini sopra accennati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-677