Regolamento›Capo VIII
Art. 680
Provviste a credito per il fabbricato.
In vigore dal 30 giu 1891
Anche alle provviste di materiale fatte dalle manifatture degli stabilimenti penali o dei riformatorii per le opere murarie, è applicabile il disposto dell', limitatamente al pagamento con mandati commutabili in quietanze. Queste provviste, per altro debbono giustificarsi nel modo stabilito dalle disposizioni del precitato .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-680