Art. 680 · Provviste a credito per il fabbricato.
RegolamentoCapo VIII

Art. 680

679 / 890

Provviste a credito per il fabbricato.

In vigore dal 30 giu 1891
Anche alle provviste di materiale fatte dalle manifatture degli stabilimenti penali o dei riformatorii per le opere murarie, è applicabile il disposto dell', limitatamente al pagamento con mandati commutabili in quietanze. Queste provviste, per altro debbono giustificarsi nel modo stabilito dalle disposizioni del precitato .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-680