Regolamento›Capo VIII
Art. 684
Divieto di valersi dei fondi dei proventi. - Loro versamento in tesoreria.
In vigore dal 30 giu 1891
È vietato di valersi dei fondi riscossi a titolo di proventi pel pagamento di spese. I proventi debbono essere versati integralmente nelle casse delle tesorerie, negli ultimi cinque giorni di ogni mese, dai contabili degli stabilimenti situati nei capoluoghi di provincia o in località poco distanti da determinarsi dal Ministero.
I contabili degli stabilimenti lontani dal capoluogo di provincia, possono effettuare i detti versamenti negli ultimi cinque giorni di ogni trimestre.
L'ultimo versamento dell'esercizio deve sempre essere fatto al 30 giugno di ogni anno; ma i proventi riscossi a tutto il 30 giugno possono essere versati nella tesoreria il primo giorno del mese di luglio, ancorchè festivo, e compresi nelle scritture dell'esercizio scaduto a compimento delle operazioni relative al medesimo.
Se le riscossioni fatte sono di qualche importanza, i versamenti debbono eseguirsi anche più spesso.
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