RegolamentoCapo VIII

Art. 682

Compenso di spese per lavori a conto committenti.

In vigore dal 30 giu 1891
Qualora l'amministrazione, per patto espresso nelle convenzioni con gli appaltatori, gli impresarii o i committenti, sostenga spese per fornitura, riparazione di utensili od altre diverse, si deduce dal prezzo di mano d'opera corrisposto una quota che valga a coprire le spese medesime, per ripartire la somma residua a norma delle disposizioni vigenti.
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