Regolamento›Capo VIII
Art. 678
Conti degli stabilimenti creditori.
In vigore dal 30 giu 1891
Nel tempo indicato nell'articolo precedente, le direzioni creditrici devono far pervenire al Ministero una dimostrazione di quanto in complesso loro è dovuto da ciascuno stabilimento al quale fecero le provviste.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-678