Regolamento›Capo VIII
Art. 676
Saldo delle spese dell'esercizio.
In vigore dal 30 giu 1891
Quando le spese, indicate negli articoli precedenti, rappresentate dagli ultimi conti di un esercizio, superano la somma della prima anticipazione, si emette a favore del contabile o del prefetto un mandato di rimborso a saldo;nel caso contrario deve il contabile o il prefetto passare la somma eccedente a quel funzionario che volta per gli sarà indicato, oppure versarla nella tesoreria nel modo prescritto dall' del regolamento di contabilità generale dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-676