Regolamento›Capo VIII
Art. 672
Trapassi per le gratificazioni dei detenuti e ricoverati.
In vigore dal 30 giu 1891
Le operazioni di cassa dipendenti dal lavoro o dall'opera prestata dai detenuti e ricoverati, si applichino essi ai servizi dello stabilimento, ai lavori industriali o a quelli relativi al fabbricato eseguiti ad economia, si limitano al solo importo delle gratificazioni loro assegnate.
Dai rispettivi fondi casa, manifattura e fabbricato non è eseguito altro scarico fuorchè quello delle gratificazioni, delle quali deve solo farsi carico alla cassa del fondo detenuti o ricoverati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-672