Regolamento›Capo VIII
Art. 670
Esercizio finanziario.
In vigore dal 30 giu 1891
L'esercizio finanziario ha principio col 1° di luglio e termina al 30 giugno dell'anno successivo.
Le operazioni finanziarie che si fanno dopo il 30 giugno e che si riferiscono all'esercizio precedente, debbono, agli effetti amministrativi, iscriversi in conto dell'esercizio in corso, ma in sede distinta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-670