Regolamento›Capo VII
Art. 665
Fondo per la mensa.
In vigore dal 30 giu 1891
Il fondo per la mensa che si costituisce con le ritenute mensili determinate dall'ordinamento del corpo, serve per il pagamento del vitto in comune ricevuto dagli agenti, e della diaria per le giornate di cura nell'infermeria dello stabilimento o negli ospedali esterni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-665