Regolamento›Capo VII
Art. 662
Trasporto delle partite depositate.
In vigore dal 30 giu 1891
È obbligo delle direzioni di provocare il trasporto delle partite di conto corrente negli uffici postali del comune nel quale esiste lo stabilimento, e di curare che alle scadenze stabilite vengano annotati sui libretti i relativi interessi, l'ammontare dei quali deve essere riscosso e portato in carico fino alla completa costituzione del fondo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-662