RegolamentoCapo VII

Art. 664

Debito di massa.

In vigore dal 30 giu 1891
Il fondo di massa degli agenti di custodia può essere in debito verso l'amministrazione soltanto per effetto della provvista del vestiario uniforme e del piccolo corredo, dei cavalli e delle bardature che si acquistano per loro conto quando si assumono in servizio, e quando si rende necessario di rinnovarli, ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento del corpo.
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