RegolamentoCapo VII

Art. 663

Prelevamenti.

In vigore dal 30 giu 1891
Non è permesso prelevare dal fondo di massa degli agenti di custodia somma alcuna per le cause indicate nell' dell'ordinamento del corpo, senza l'autorizzazione del direttore per i prelevamenti fino a lire 20; del prefetto, su proposta del direttore, per quelli da lire 21 a 50.
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