Regolamento›Capo VII
Art. 663
Prelevamenti.
In vigore dal 30 giu 1891
Non è permesso prelevare dal fondo di massa degli agenti di custodia somma alcuna per le cause indicate nell' dell'ordinamento del corpo, senza l'autorizzazione del direttore per i prelevamenti fino a lire 20; del prefetto, su proposta del direttore, per quelli da lire 21 a 50.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-663