Regolamento›Capo VII
Art. 658
Composizione del fondo di massa.
In vigore dal 30 giu 1891
Il fondo di massa degli agenti di custodia è amministrato dalle direzioni degli stabilimenti carcerarii e si compone:
a) del fondo di massa;
b) del fondo mensa;
c) del fondo scuola, negli stabilimenti ove s'impartisce l'istruzione teorico-pratica agli allievi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-658