RegolamentoCapo VII

Art. 658

Composizione del fondo di massa.

In vigore dal 30 giu 1891
Il fondo di massa degli agenti di custodia è amministrato dalle direzioni degli stabilimenti carcerarii e si compone: a) del fondo di massa; b) del fondo mensa; c) del fondo scuola, negli stabilimenti ove s'impartisce l'istruzione teorico-pratica agli allievi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-658

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