RegolamentoCapo VI

Art. 655

Divieto di spese a credito. - Eccezioni.

In vigore dal 30 giu 1891
Il conto corrente dei detenuti o ricoverati non deve, di regola, risultare passivo verso l'amministrazione. Il direttore non può far luogo a spese per conto e ad istanza loro, quando essi non abbiano fondo corrispondente, ad eccezione soltanto delle spese per carta da lettere, libretti di conto corrente e risarcimenti a cui il detenuto o ricoverato sia tenuto, da compensarsi col fondo che si formerà in seguito, o da pagarsi dall'amministrazione in caso di liberazione o di morte prima che siano soddisfatti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-655

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo