Regolamento›Capo VI
Art. 655
362 / 890Divieto di spese a credito. - Eccezioni.
In vigore dal 30 giu 1891
Il conto corrente dei detenuti o ricoverati non deve, di regola, risultare passivo verso l'amministrazione. Il direttore non può far luogo a spese per conto e ad istanza loro, quando essi non abbiano fondo corrispondente, ad eccezione soltanto delle spese per carta da lettere, libretti di conto corrente e risarcimenti a cui il detenuto o ricoverato sia tenuto, da compensarsi col fondo che si formerà in seguito, o da pagarsi dall'amministrazione in caso di liberazione o di morte prima che siano soddisfatti.
Storico versioni
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