Regolamento›Capo VI
Art. 653
Quota di sopravitto.
In vigore dal 30 giu 1891
La quota che può essere erogata in sopravitto viene riportata al principio di ciascun mese sul giornale della spesa, onde i condannati possano disporne nei modi prescritti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-653