RegolamentoCapo VI

Art. 649

Costituzione dei fondi.

In vigore dal 30 giu 1891
Il fondo particolare è costituito dal danaro che il detenuto o ricoverato possedeva al suo ingresso nello stabilimento, dal ricavo della vendita di oggetti di sua spettanza e dal danaro che durante la detenzione gli può essere fatto pervenire dalla famiglia o da altre persone. Il fondo ricavato dal lavoro si costituisce nel modo prescritto dagli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-649

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo