Regolamento›Capo VI
Art. 649
356 / 890Costituzione dei fondi.
In vigore dal 30 giu 1891
Il fondo particolare è costituito dal danaro che il detenuto o ricoverato possedeva al suo ingresso nello stabilimento, dal ricavo della vendita di oggetti di sua spettanza e dal danaro che durante la detenzione gli può essere fatto pervenire dalla famiglia o da altre persone.
Il fondo ricavato dal lavoro si costituisce nel modo prescritto dagli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-649