RegolamentoCapo VI

Art. 654

Trapassi di somme.

In vigore dal 30 giu 1891
Il trapasso di qualsiasi somma dal fondo di un detenuto o ricoverato a quello di un altro è assolutamente proibito, salvo fra congiunti in primo grado.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-654

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo