RegolamentoCapo VI

Art. 652

Pagamenti di multe e ammende giudiziarie.

In vigore dal 30 giu 1891
A richiesta del detenuto può prelevarsi dal fondo particolare anche l'importo totale o parziale delle multe e delle ammende che debba pagare in forza di sentenza dell'autorità giudiziaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-652

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo