Regolamento›Capo VI
Art. 652
359 / 890Pagamenti di multe e ammende giudiziarie.
In vigore dal 30 giu 1891
A richiesta del detenuto può prelevarsi dal fondo particolare anche l'importo totale o parziale delle multe e delle ammende che debba pagare in forza di sentenza dell'autorità giudiziaria.
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