Regolamento›Capo VI
Art. 651
Spese sul fondo di lavoro.
In vigore dal 30 giu 1891
Il fondo di lavoro può impiegarsi per l'acquisto del sopravitto, per sussidiare le famiglie, per provvedere i sottabiti e acquistare i libri, giusta la concessione accordata dal direttore ai sensi degli , lettere b e c, 520, 521 e 548.
Quando il detenuto o ricoverato sia sprovvisto di fondo particolare, può il direttore autorizzare il prelevamento dal prodotto del lavoro anche dell'ammontare dei risarcimenti e delle spese minute.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-651