Regolamento›Capo VI
Art. 651
358 / 890Spese sul fondo di lavoro.
In vigore dal 30 giu 1891
Il fondo di lavoro può impiegarsi per l'acquisto del sopravitto, per sussidiare le famiglie, per provvedere i sottabiti e acquistare i libri, giusta la concessione accordata dal direttore ai sensi degli , lettere b e c, 520, 521 e 548.
Quando il detenuto o ricoverato sia sprovvisto di fondo particolare, può il direttore autorizzare il prelevamento dal prodotto del lavoro anche dell'ammontare dei risarcimenti e delle spese minute.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-651