Regolamento§ 3

Art. 382

Quali sono le ricompense che possono essere concesse ai condannati negli stabilimenti di pena ordinarii.

In vigore dal 14 gen 1904
Le ricompense che possono essere concesse ai condannati, negli stabilimenti di pena ordinarii, sono le seguenti: a) lode fatta dal direttore alla presenza di un impiegato e del comandante, capoguardia o caposorvegliante; b) permesso di acquistare libri; c) concessione di sussidiare la propria famiglia bisognosa, od anche quella della parte offesa, sul fondo particolare o, in mancanza di questo, sulla eccedenza del fondo del lavoro indicato nell'; d) concessione gratuita, non più di una volta per trimestre, della carta da lettere e dell'affrancatura postale; e) permesso di tenere più lungamente il lume in cella o nel cubiculo; f) ammissione, pei condannati, alla scuola per la istruzione civile o industriale; g) permesso di scrivere più frequentemente e più lungamente alla famiglia, ma in modo da non eccedere il doppio dei limiti fissati dall'; h) prolungamento delle ore di passeggio o di riposo; i) permesso di avere un numero maggiore di visite da parte della famiglia, e di riceverle in camera riservata, entro il limite stabilito dal secondo capoverso dell'; l) concessione dell'aumento di un decimo sulla gratificazione; m) raccomandazione speciale alle società di patronato; n) proposta alla grazia sovrana.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-382

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