Regolamento›§ 3
Art. 386
Norme per la concessione dell'aumento di un decimo sulla gratificazione.
In vigore dal 14 gen 1904
L'aumento di un decimo sulla gratificazione indicata nella lettera m dell', può essere concesso al condannato che abbia raggiunto e mantenuto, durante un anno di lavoro retribuito, il massimo dei punti di merito. Egli cessa di godere di questo beneficio se per due mesi non raggiunga quel massimo; e per riottenerlo, occorre che abbia raggiunto nuovamente, e mantenuto per sei mesi consecutivi, il massimo dei punti di merito.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-386