Regolamento§ 3

Art. 379

Recidivi in condanna.

In vigore dal 14 gen 1904
Pei recidivi nei delitti indicati negli articoli dal 364 al 368, 404, e dal 406 al 410 del codice penale, e pei recidivi per la seconda volta in qualsiasi delitto, quando siano stati condannati a pena superiore ai cinque anni, i periodi di permanenza nelle classi di prova e ordinaria vengono aumentati della metà.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-379

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