Regolamento›Capo V
Art. 646
Ingegneri e assistenti tecnici. - Loro ingerenza.
In vigore dal 30 giu 1891
Quando ai lavori sia preposto un ingegnere o assistente, ogni mattina gli è rimessa dal comandante o dal capoguardia o caposorvegliante una nota riassuntiva per mestieri dei detenuti o ricoverati addetti alle varie opere, affinché sappia di quanti uomini dispone e sia in grado d'invigilare, ed, occorrendo, di riferire al direttore il risultato delle sue osservazioni.
In mancanza di personale tecnico, l'elenco dei lavoranti deve consegnarsi all'impiegato designato dal direttore.
Gli assistenti tecnici addetti ai lavori dei fabbricati devono tenere e presentare ad ogni richiesta della direzione il registro prescritto dal primo alinea dell'.
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