Regolamento›Capo V
Art. 642
Competenza nella esecuzione dei lavori.
In vigore dal 1 lug 1891
Tutti i lavori di ampliamento, riduzione e riparazione occorrenti ai Fabbricati carcerarii occupati dai detenuti o dai ricoverati, in esecuzione della Legge 14 luglio 1889, n. 6165 sulla riforma penitenziaria, potranno eseguirsi ad economia, preferibilmente coll'opera degli stessi detenuti o ricoverati, nei limiti del fondo stanziato in bilancio, in seguito a regolari progetti d'arte compilati dagli Ufficii del Genio civile o dagli Ingegneri speciali, secondo il capoverso dell' della Legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.
Pei lavori di manutenzione così detta locativa, il cui ammontare non ecceda le lire cinquanta, dispongono le Direzioni, salvo l'eccezione fatta coll'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-642