Regolamento›Capo V
Art. 638
Intervento dei direttori nelle consegne e nei collaudi edilizi.
In vigore dal 30 giu 1891
In tutte le consegne di lavori da eseguirsi negli stabilimenti carcerari e nei riformatorii, i direttori devono intervenire quali rappresentanti l'amministrazione, per essere in grado di conoscere, nell'interesse del servizio, le opere che vengono autorizzate per restauri, adattamenti od ampliamenti dei medesimi. A tale effetto è sempre loro data comunicazione dei progetti dei lavori autorizzati e delle relative perizie, onde possano esercitare una sorveglianza sussidiaria a quella del personale tecnico sul modo col quale vi si dà eseguimento. A lavoro ultimato debbono pure intervenire al relativo collaudo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-638