RegolamentoCapo V

Art. 636

Terreni annessi agli stabilimenti. - Giardini annessi agli alloggi.

In vigore dal 30 giu 1891
Se allo stabilimento sono annessi terreni coltivabili, debbono essere dati in affitto, quando siano situati allo esterno e in condizioni tali che ciò non nuoccia alla sua sicurezza; e se la cosa non è possibile, debbono essere coltivati nell'interesse dell'amministrazione, e non a vantaggio del personale superiore o degli agenti addetti al medesimo. È fatta eccezione soltanto pei giardini annessi agli alloggi del personale, purchè assolutamente indipendenti dai locali assegnati ai detenuti o ricoverati; ma, in questo caso, resta a carico dell'utente la loro coltivazione per mezzo di operai liberi, o anche di detenuti ove per questi vi sia l'autorizzazione del Ministero. In ogni caso i prodotti non debbono essere commerciati nè direttamente, nè indirettamente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-636

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