RegolamentoCapo V

Art. 634

Relazione da spedire al Ministero.

In vigore dal 30 giu 1891
La detta relazione deve trasmettersi al Ministero per mezzo della prefettura della provincia entro il primo bimestre dell'anno finanziario.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-634

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