RegolamentoCapo V

Art. 639

Lavori. - Mutamenti. - Autorizzazione del Ministero.

In vigore dal 30 giu 1891
Nessun lavoro può essere fatto negli stabilimenti carcerari e nei riformatorii, all'infuori di quelli di ordinaria manutenzione, come nessun mutamento può introdursi nell'esecuzione delle opere edilizie autorizzate, senza il preventivo consenso del Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-639

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