RegolamentoCapo V

Art. 643

Anticipazioni di fondi.

In vigore dal 30 giu 1891
Il Ministero accorda alle direzioni e alle prefetture, secondo il bisogno, la somministrazione preventiva di fondi, per l'esecuzione di opere autorizzate. La sorveglianza relativa sarà affidata agli uffici del genio civile o agli ingegneri indicati nell'articolo precedente. Le spese giustificate per le opere murarie potranno essere rimborsate alle direzioni in più rate pagabili con mandati emessi dal Ministero all'appoggio di regolare liquidazione fatta dal direttore tecnico dei lavori, e tratti nella forma indicata dall' del regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-643

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