RegolamentoCapo V

Art. 641

Casi di responsabilità personale del direttore.

In vigore dal 30 giu 1891
Il direttore è personalmente responsabile di ogni danno che derivi al fabbricato per difetto della voluta cura nella sua ordinaria manutenzione, o trascuranza nel promuovere i lavori o restauri straordinari di cui venisse a verificarsi il bisogno.
Storico versioni

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