Regolamento›Capo V
Art. 641
172 / 890Casi di responsabilità personale del direttore.
In vigore dal 30 giu 1891
Il direttore è personalmente responsabile di ogni danno che derivi al fabbricato per difetto della voluta cura nella sua ordinaria manutenzione, o trascuranza nel promuovere i lavori o restauri straordinari di cui venisse a verificarsi il bisogno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-641