Regolamento›Capo V
Art. 637
Consegna degli alloggi. - Loro manutenzione locativa.
In vigore dal 30 giu 1891
Degli alloggi assegnati nei locali degli stabilimenti carcerari e dei riformatorii al personale superiore, al comandante, capoguardia o caposorvegliante, deve, ad ogni cambiamento di personale, essere compilato regolare verbale di consegna, restando a carico degli utenti le spese di manutenzione locativa, determinate dall'articolo 1604 del codice civile. L'ultimo utente è sempre tenuto al rifacimento dei danni constatati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-637