Regolamento›Capo VI
Art. 653
360 / 890Quota di sopravitto.
In vigore dal 30 giu 1891
La quota che può essere erogata in sopravitto viene riportata al principio di ciascun mese sul giornale della spesa, onde i condannati possano disporne nei modi prescritti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-653