Regolamento›Capo VIII
Art. 678
677 / 890Conti degli stabilimenti creditori.
In vigore dal 30 giu 1891
Nel tempo indicato nell'articolo precedente, le direzioni creditrici devono far pervenire al Ministero una dimostrazione di quanto in complesso loro è dovuto da ciascuno stabilimento al quale fecero le provviste.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-678