Regolamento›Capo VIII
Art. 687
Ordini di ricevimento in magazzino.
In vigore dal 30 giu 1891
Gli ordini di ricevimento in magazzino, e di distribuzione od uscita, si fanno riunendo giornalmente tutti gli oggetti della stessa specie o anche più oggetti di varie specie raggruppati per ciascuna di esse, beninteso quando appartengano allo stesso inventario o alla stessa manifattura.
È fatta eccezione per gli acquisti e le provenienze gratuite, pei quali gli ordini di carico si rilasciano volta per volta raggruppati come sopra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-687