Regolamento›Capo VIII
Art. 689
Chiarezza delle scritturazioni contabili.
In vigore dal 30 giu 1891
Di ciascuna operazione di contabilità che possa in qualche modo importare variazione nei fondi di cassa o del materiale, o che sia anche solo diretta a riconoscerne e accertarne lo stato, deve sempre prendersi nota mediante esatte e diligenti iscrizioni da eseguirsi negli speciali registri, nei quadri e negli altri recapiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-689