Regolamento§ 3

Art. 441

Liberazioni di detenuti minorenni.

In vigore dal 30 giu 1891
Se il detenuto o ricoverato da liberare sia minorenne, l'autorità dirigente deve procurare di avvertirne alcuni giorni prima i parenti, i tutori e le società di patronato cui sia affidato, informandoli del giorno e dell'ora della liberazione.
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